Articolo 1

E’ costituita l’associazione senza scopo di lucro denominata:

“F.E.D.E.R.I.C.O. Found for Education, Development and Empowerment of Refugees, Injured Children and Orphans”.

Oltre alla denominazione, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, dovrà essere indicato l’acronimo Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità’ sociale).

L’associazione può anche essere brevemente designata, a tutti gli effetti, con la denominazione “FEDERICO Onlus”

Articolo 2

 L’associazione ha sede principale in Anguillara Sabazia, Roma, Italia, in via della Sorgente Claudia n.28 ed ha carattere ed operatività internazionali e nazionali.

 Articolo 3

L’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all’estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome:

“F.E.D.E.R.I.C.O. Found for Education, Development and Empowerment of Refugees, Injured Children and Orphans”, seguito dall'indicazione della località della Sede. Oltre alla denominazione, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, dovranno essere indicate gli acronimi ONG/Onlus (Organizzazione non governativa/Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

Articolo 4

 La durata dell’associazione e’ stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Può essere prorogata per decisione dell’assemblea dei soci.

 Articolo 5

L’associazione ha lo scopo di:

Promuovere una cultura di pace, tolleranza e di solidarietà.

Promuovere l’affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione.

Intervenire nelle zone depresse, colpite da calamita’ naturali, malattie epidemiche o guerre, con iniziative umanitarie a favore delle vittime, con particolare attenzione alle prime cure o allo sviluppo di una cultura di pace ed alla educazione dell’infanzia.

Portare soccorso alle vittime di calamita’ naturali.

 Articolo 6

 A titolo semplificativo e non esaustivo, le finalità specifiche dell’associazione sono: 

Provvedere a cure d’emergenza per i bambini malati organizzando ospedali e centri di riabilitazione.

Garantire l’assistenza sanitaria di base con particolare riferimento ai problemi maternoinfantili.

Addestrare il personale locale a far fronte alle necessita’ più urgenti in situazioni d’emergenza.

La realizzazione di progetti umanitari di assistenza ai bambini ed alle loro madri.

La realizzazione di programmi di breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo mirati all’educazione, istruzione ed avviamento professionale dell’infanzia.

La selezione, la formazione ed impiego di volontari in servizio civile.

La formazione in loco di cittadini nei paesi in via di Sviluppo.

Fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni delle proprie attività, in particolare ai propri sostenitori, anche in qualità d’editore di pubblicazioni periodiche o libri.

Promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità’ sui temi della pace, della solidarietà e dei diritti umani.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

L’associazione potrà altresì favorire la raccolta di fondi mediante il ricorso ad iniziative promozionali di ogni genere, conformemente a quanto previsto da questo articolo e dalle norme vigenti, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, l’organizzazione di manifestazioni con corrispettivo, riffe, aste, concorsi a premio, mostre, ecc., allo scopo di finanziare iniziative rientranti in una o più finalità associative. Essa potrà inoltre avvalersi di tutti i sistemi necessari e propedeutici al perseguimento dei propri scopi, come il ricorso ad emittenti radiotelevisive o ad ogni altro mezzo tecnico a disposizione per la diffusione del proprio messaggio.

È fatto in ogni caso espresso divieto di svolgere qualsiasi attività diversa da quelle tipiche delle Onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse 

Patrimonio


Articolo 7 

Il patrimonio sociale e’ costituito da: 

Beni Immobili e mobili che diverranno proprietà dell’associazione.

Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione

Eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell’associazione  

Articolo 8

Le risorse economiche per il funzionamento dell’associazione e per lo svolgimento delle attività umanitarie provengono dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori aventi carattere periodico, quali rendite perpetue, ecc.,, d’enti o istituzioni d’organismi nazionali ed internazionali e da sponsorizzazioni.

L’associazione potrà altresì favorire la raccolta di fondi mediante il ricorso ad iniziative promozionali di ogni genere, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 del presente statuto e dalle norme vigenti.

Articolo 9 

L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di maggio successivo, saranno predisposti dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo (Stato Patrimoniale e Conto Economico), la relazione gestionale ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all’approvazione dell’assemblea dei soci entro il 30 giugno seguente. L’eventuale avanzo di gestione, qualora non sia destinato ad incremento delle riserve patrimoniali, potrà essere utilizzato solo per scopi sociali e per la realizzazione delle attività’ istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse; non può essere distribuito in nessun modo salvo che la distribuzione sia effettuata a favore d’altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 Articolo 10

Possono far parte dell’associazione tutti coloro, persone fisiche associazioni ed enti, che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell’associazione stessa. L’associazione e’ aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere la qualifica di socio previo consenso da parte dei genitori, senza però acquisire il diritto di voto nelle assemblee.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

fornire nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;

dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di  volersi attenere al presente statuto, all’eventuale regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali, escludendo la temporaneità della vita associativa.

Articolo 11


I membri dell’associazione si distinguono in 

Soci Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo

Soci Ordinari. Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell’associazione e ne promuovono le attività umanitarie.

Articolo 12 

La qualifica di socio ordinario si ottiene previa presentazione domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’associazione. Il Consiglio direttivo giudica sull’ammissione del candidato con decisione motivata e appellabile solo innanzi al Collegio dei Probiviri.

 Articolo 13

I soci sono tenuti al versamento della quota annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell’associazione. La quota associativa non e’ in ogni caso ripetibile. La qualità di socio si perde per: 

Dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo

Decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali e’ avvenuta l’ammissione.

Per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell’associazione.

Mancato pagamento della quota associativa annuale. 

Contro l’esclusione e’ ammesso ricorso solo innanzi al Collegio dei Probiviri.


Assemblea

Articolo 14

L’assemblea dei Soci e’ composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta lo ritenga opportuno e in ogni modo almeno una volta l’anno entro i sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo.

L’assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci.

Articolo 15

 L’assemblea e’ convocata mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo di strumenti telematici, fax o e-mail, almeno 15 giorni prima della riunione. In caso d’urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo di strumenti telematici almeno 5 giorni prima della riunione. E’ in ogni caso valida l’assemblea a cui partecipino tutti i Soci con diritto di voto, il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti.

 Articolo 16

Ogni Socio Ordinario o Fondatore ha diritto ad un voto e può delegare un altro Socio. Ogni Socio non può rappresentare per delega più’ di due soci. I soci possono farsi rappresentare anche dai membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l’approvazione del Bilancio e per le deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso. 

Articolo 17 

L’assemblea dei Soci delibera in seduta ordinaria sulla nomina del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri e sul bilancio consuntivo e preventivo e sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione.

Articolo 18

Delle deliberazioni dell’assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretariato. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e’ necessario l’intervento di almeno il cinquanta per cento dei Soci, in prima convocazione. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria o straordinaria e’ validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L’assemblea delibera con la maggioranza dei presenti. 

Consiglio Direttivo – Amministrazione 

Articolo 19 

L’associazione e’ amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da 5 a 15 membri, nominati dall’assemblea e scelti prioritariamente fra i soci fondatori. Condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo e’ l’appartenenza all’associazione in qualità di Socio. Il Consiglio resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

 Articolo 20

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Articolo 21 

Il Consiglio Direttivo e’ convocato, con avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni qual volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell’associazione. Il Consiglio in caso di necessita’ può essere convocato con preavviso di 2 giorni per mezzo telematico. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera validamente quando intervengono, in proprio o per delega, tutti i suoi componenti. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno, entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per deliberare in ordine all’approvazione della bozza del bilancio consuntivo e preventivo e all’ammontare delle quote sociali.


Articolo 22 

Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti d’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, ivi compresa la possibilità di delegare una o più funzioni a singoli o gruppi di consiglieri, eccezion fatta per la predisposizione della bozza di bilancio, che rimane sempre atto collegiale. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell’associazione in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo e’ validamente costituito con l’intervento della meta’ più uno dei suoi membri e delibera validamente con quell’assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa’ le veci.

Al consiglio direttivo non spetta di regola alcun compenso, salvo espressa deliberazione assembleare. Il consiglio direttivo potrà di volta in volta accordare un rimborso spese ai consiglieri impegnati in trasferte od anticipi di spesa specificamente connessi ad iniziative istituzionali e dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute, da far confluire nel bilancio annualmente sottoposto all’assemblea.


Articolo 23 

Il presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea e del consiglio e, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo la ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.


Revisori dei Conti Bilancio, Collegio dei Probiviri e Scioglimento

Articolo 24

La gestione dell’associazione e’ controllata da un Collegio di tre Revisori, iscritti al registro dei Revisori Contabili. I tre Revisori sono nominati ogni tre anni dall’assemblea dei soci, che tra loro designa chi ricopre la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

Articolo 25 

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione del bilancio annuale. I Revisori potranno altresì accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.


Articolo 26

Il Collegio dei Probiviri e’ composto da tre componenti eletti dall’assemblea dei soci e dura in carica tre anni. Ha competenza in tema di ricorsi contro le decisioni di esclusione dei soci votate dal Consiglio Direttivo a norma dell’articolo 13. I suoi componenti sono rieleggibili.


Articolo 27 

Lo scioglimento dell’associazione e’ deliberato dall’assemblea dei soci in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei presenti. L’assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell’associazione sarà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 legge 23.12.1996 n. 662 e successive future modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 28

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed al regolamento interno dell’associazione, eventualmente redatto dal Consiglio Direttivo.